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Vespa club Medolla
Atto costitutivo e statuto
Il giorno 19/03/2016 in Medolla Prov. Modena si costituisce l’associazione sportiva dilettantistica denominata “VESPA CLUB MEDOLLA” regolata dai seguenti articoli:
Art.1 sede e durata
L’associazione “VESPA CLUB MEDOLLA” ha sede in medolla in Piazza Emilio Missere N°2
L’associazione ha decorrenza dalla data di stipula ed avrà durata illimitata.
Art.2 natura e caratteristiche
L’associazione “VESPA CLUB MEDOLLA” è un ente non commerciale non persegue fini di lucro e non prevede e fa divieto assoluto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché riserve di fondi o capitale, durante la vita dell’associazione.
Art.3 scopi
In quanto tale rappresenta e cura gli interessi motociclismo-vespistico ne studia i problemi promuove e diffonde la conoscenza tecnica, promuove e favorisce lo sviluppo della circolazione e del turismo motociclismo-vespistico. Le attività strumentali e connesse attuate per il raggiungimento dello scopo principale sono:
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Organizzazione e/o partecipazione a manifestazioni sportive motociclistiche e di veicoli equiparati.
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Organizzazione di attività di turismo e tutela degli interessi degli utenti motociclismo-vespistico.
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Promuovere e organizzare attività per la sicurezza ed educazione della circolazione stradale.
Art.4 patrimonio
Il patrimonio dell’associazione è formato dai proventi delle tasse di iscrizione e delle quote associative annuali, e da eventuali contributi straordinari versati dagli associati o da terzi.
L’associazione può compiere ogni operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare che sia ritenuta utile e necessaria, in particolare quelle relative alla predisposizione,
miglioramento all’ampliamento di impianti sportivi comprese anche l’acquisizione di aree.
Art.5 associati
Chiunque può chiedere di associarsi, purchè condivide gli scopi dell’associazione e la cui domanda di iscrizione sia accettata dal consiglio direttivo a maggioranza semplice. Il consiglio direttivo si riserva la facoltà di respingere per validi motivi e comprovati motivi la domanda d’iscrizione.
Gli associati si distinguano in:
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Fondatori
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Ordinari
Sono da considerarsi ordinari tutti coloro che annualmente versano la quota associativa nella misura fissata dal consiglio direttivo e possiedono una Vespa Piaggio. Possono essere eletti consiglieri, fare proposte al consiglio direttivo.
L’adesione, la quota ed il contributo associativo sono intrasmissibili e non rivalutabili. I diritti degli associati con l’iscrizione ed in regola con tutti i versamenti dovuti, sono: frequentare la sede sociale e tutti i locali dell’associazione, partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dall’associazione, fregiarsi del distintivo associativo, ricevere la tessera unico e solo documento comprovante la qualità di associato, presentare proposte e richieste al consiglio direttivo, intervenire, discutere presentare reclami in assemblea, votare anche l’approvazione o modifiche dello statuto e dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
Gli obblighi degli associati sono: versare la quota associativa annuale; partecipare attivamente alla vita sociale; non perseguire fini di lucro in conformità agli scopi dell’associazione; osservare lo statuto e tutti i regolamenti, le delibere dell’assemblea a del consiglio direttivo. Gli associati si impegnano a non compiere atti contrari agli scopi associativi o comunque lesivi degli interessi e del prestigio dell’associazione.
La qualità di associato si perde:
Per dimissioni presentate per iscritto; per radiazione a causa di azioni ritenute disonorevoli o comunque incompatibili rispetto ai principi statutari dell’associazione; per mancato rinnovo dell’associazione e relativo versamento della quota associativa.
Art.6 provvedimenti disciplinari
Nei confronti degli associati che si rendono responsabili di violazioni e/o inadempienze, possono essere adottati i seguenti provvedimenti; denuncia richiamo o ammonizione scritta; censura; ammenda nella misura fissata dal consiglio direttivo; sospensione; proposta di radiazione. Tutti i provvedimenti sanzionatori sono adottati dal consiglio direttivo e devono essere preceduti ad eccezione del richiamo scritto, della contestazione degli addebiti e tutti adottati previa audizione dell’associato.
Art.7 organi
Sono organi essenziali ed obbligatori dell’associazione
Il presidente; il vice presidente; il segretario; l’assemblea; il consiglio direttivo.
Art.8 il presidente
Rappresenta ad ogni effetto l’associazione; viene eletto dal consiglio direttivo entro il 31/01 alla scadenza dei tre anni.
Rimane in carica tre anni. Convoca e presiede le adunanze del consiglio direttivo facendone eseguire le deliberazioni.
Relaziona l’assemblea sull’andamento dell’associazione ed è dotato di tutti i poteri per il raggiungimento dei fini sociali.
Provvede all’esecuzione delle delibere assembleari e realizza i programmi delle attività approvate dal consiglio direttivo.
Riceve le domande di ammissione ad associato. Si può candidare a presidente un qualsiasi socio regolarmente iscritto da almeno tre anni; le candidature a presidente devono essere inviate per e-mail al consiglio direttivo entro il 30 settembre del terzo anno di carica del presidente “uscente”.
Art. 9 il vice presidente
Sostituisce il presidente nel caso sia momentaneamente impossibilitato ad adempiere a i suoi compiti. Esso può inoltre assumere la carica di tesoriere- economo.
Art.10 il segretario
Detiene tutta la contabilità e il fondo cassa, ne rende conto al presidente al consiglio direttivo e all’assemblea ordinaria dei soci, redige i verbali dell’assemblea dei soci e del consiglio direttivo, cura la tenuta del libro dei soci, provvede ai rapporti tra associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, e tutti gli altri enti in genere.
Art.11 l’assemblea
È l’organo sovrano dell’associazione. L’assemblea con delibera da assumere entro il quarto mese successivo alla chiusura dell’esercizio che ha durata dal 1°gennaio a tutto il 31 dicembre.
Approva annualmente il rendiconto economico finanziario.
L’assemblea delibera sull’attività sportiva ed assistenziale. L’assemblea è convocata dal presidente in seduta ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto economico finanziario. Potrà essere altresì convocata in seduta straordinaria in qualsiasi momento, dal presidente qualora lo ritenga necessario, ovvero anche da un terzo dei soci ordinari che ne facciano richiesta motivata; indicandone i punti all’ordine del giorno sui quali l’assemblea è chiamata a deliberare.
Il consiglio direttivo dell’associazione provvede a comunicare l’assemblea entro il termine di giorni trenta dalla richiesta.
L’avviso di comunicazione deve essere inviato tramite lettera, mail, tramite sms su cellulare, oppure telefonata; ogni singolo socio almeno quindici giorni prima della riunione e deve contenere l’indicazione del luogo, della data, e dell’ora della riunione, l’indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. In prima convocazione l’assemblea si ritiene validamente costituita con la presenza di un numero di soci che rappresenti
almeno la metà più uno dei voti attribuiti a tutti aventi diritto e delibererà validamente a maggioranza semplice dei votanti.
Hanno diritto al voto i soci regolarmente tesserati nell’anno solare precedente a quello in cui ha luogo l’assemblea, purché in regola con il tesseramento per il periodo in corso. In seconda convocazione l’assemblea si ritiene validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibererà a maggioranza semplice dei votanti. Lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio, saranno validamente deliberati, sia prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.
Ogni soci ordinario, ha diritto ad un solo voto.
Il presidente dell’assemblea determina le modalità di votazione.
Art.12 organi e durata
I membri del consiglio direttivo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati, al momento delle elezioni, devono essere soci dell’associazione da almeno due anni.
Tutte le votazioni per le cariche elettive devono avvenire esclusivamente a mezzo scheda segreta. Tutte le cariche non hanno indennità quindi gratuite.
Art.13 scioglimento dell’associazione
Lo scioglimento dell’associazione, previa deliberazione del consiglio direttivo e della domanda sottoscritta da almeno la metà più uno dei soci ordinari e trasmessa al consiglio direttivo, è discusso in sede di assemblea straordinaria appositamente indetta e deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto. L’eventuale patrimonio associativo, in caso di scioglimento per qualunque causa, dovrà essere devoluto ad altra associazione o ente che persegue fini di pubblica utilità indicata dall’assemblea che ha deliberato lo scioglimento.
La passività esistenti e tutti gli impegni assunti verso terzi, devono essere soddisfatte prioritariamente dal fondo comune e personalmente e solidalmente dal presidente e dai componenti del consiglio direttivo.
Art. 14 modifiche allo statuto
Di propria iniziativa e con il voto favorevole della metà più uno degli aventi il diritto al voto, il consiglio direttivo può proporre all’assemblea eventuali modifiche allo statuto. Il progetto di modica deve rimanere depositati presso la sede sociale a disposizione di tutti gli associati almeno per giorni quindici prima della data di riunione dell’assemblea e deve comunque essere inviato in copia unitamente alla convocazione assembleare. Per le modifiche è necessario che l’assemblea stessa partecipi, anche in seconda convocazione, un numero di associati che rappresenti almeno i tre quarti del totale degli aventi diritto al voto.
Art.15 norme transitorie
Per quanto non contemplato nel presente statuto, valgono le norme di legge.
Letto sottoscritto ed approvato;
IL PRESIDENTE : Fontana Lino
IL SEGRETARIO : Lisa Giglioli
I CONSIGLIERI:
- Ganzerla Massimo
- Pier Francesco Sgarbi
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